
Cosa fare con le ferie non godute a causa del cambio di lavoro? - antropozoonosi.it
Queste norme sottolineano come, soprattutto nel pubblico impiego, sia fondamentale conoscere con precisione le regole contrattuali.
Nel momento in cui un lavoratore cambia impiego, uno degli interrogativi più frequenti riguarda il destino delle ferie non godute accumulate nel corso del rapporto di lavoro precedente.
La normativa italiana offre una regolamentazione precisa, ma spesso poco conosciuta, su come gestire i giorni di riposo maturati e non usufruiti al termine di un contratto.
Ferie residue e cambio lavoro: cosa dice la legge?
Il principio fondamentale è che le ferie maturate devono essere godute durante il rapporto di lavoro con cui sono state accumulate. Al termine del contratto, se rimangono dei giorni di ferie non utilizzati, questi non possono essere trasferiti al nuovo impiego ma devono essere liquidati attraverso un’indennità sostitutiva, cioè un pagamento economico corrispondente alle giornate di riposo residue.
Questo significa che, anche se un lavoratore cambia lavoro senza soluzione di continuità, non ha diritto a “portare con sé” il monte ferie accumulato nel precedente impiego. La legge è chiara nel distinguere tra la conclusione di un rapporto e l’avvio di un nuovo contratto, considerati come eventi separati che azzerano il conteggio delle ferie.
Eccezioni per proroga del contratto e riassunzione
Un caso particolare viene rappresentato dalla proroga di un contratto a tempo determinato. Se l’accordo tra datore di lavoro e dipendente prevede l’estensione del contratto senza interruzioni, allora il rapporto di lavoro si considera continuativo e le ferie non godute restano a disposizione del lavoratore, che potrà usufruirne entro la nuova scadenza.

Diversamente, nel caso di riassunzione, anche se si tratta dello stesso datore di lavoro e non ci sono pause significative tra i contratti, si configura un nuovo rapporto che azzera il monte ferie. Le giornate accumulate e non godute devono quindi essere liquidate al termine del primo contratto, e il secondo parte senza ferie pregresse.
Questa distinzione tra proroga e riassunzione è cruciale per i lavoratori, perché permette di gestire in modo consapevole i propri diritti e di evitare spiacevoli sorprese nelle buste paga.
Ferie e promozioni nella Pubblica Amministrazione
Nel settore pubblico la questione si arricchisce di ulteriori sfumature. Quando un dipendente pubblico ottiene una promozione tramite concorso interno o selezione, instaurando un nuovo rapporto di lavoro con lo stesso ente ma con diverso inquadramento, le ferie accumulate fino a quel momento non vengono trasferite. L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), con il documento interpretativo CFL67, ha chiarito che la stipula del nuovo contratto segna la fine del precedente e impone la liquidazione delle ferie residue.
L’unica eccezione prevista riguarda i casi di mobilità tra amministrazioni disciplinati dall’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001, dove il rapporto di lavoro si considera proseguente anche se il dipendente cambia ente. In questa situazione, il monte ferie accumulato resta valido e può essere utilizzato nel nuovo contesto lavorativo.