
Quando passano agli eredi le agevolazioni fiscali? - antropozoonosi.it
La gestione delle detrazioni fiscali in caso di decesso del contribuente richiede attenzione, nel rispetto dei requisiti di detenzione dell’immobile.
Le agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia rappresentano un importante strumento per il recupero del patrimonio immobiliare e l’efficientamento energetico. Ma cosa accade a queste detrazioni in caso di decesso del contribuente titolare?
Secondo la normativa vigente, gli eredi possono subentrare nei benefici fiscali, a determinate condizioni e seguendo precise modalità operative.
Subentro degli eredi nelle agevolazioni fiscali: requisiti e obblighi
Al momento della morte del contribuente, gli eredi non solo acquisiscono i diritti patrimoniali, ma sono chiamati anche a gestire gli obblighi fiscali correlati, tra cui la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del defunto. Questa può essere effettuata tramite il modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche, a seconda della tipologia di redditi da dichiarare.
È necessario dichiarare i proventi percepiti dal defunto nell’anno di riferimento e gestire eventuali plusvalenze derivanti dalla vendita di beni ereditati o altre fonti di reddito rilevanti ai fini IRPEF. Resta inoltre in vigore l’applicazione dell’imposta di successione, calcolata sul valore complessivo dell’asse ereditario.
Fondamentale per il subentro nelle detrazioni è il principio della detenzione materiale e diretta dell’immobile. Solo chi alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento ha la disponibilità concreta dell’immobile potrà beneficiare delle rate residue delle agevolazioni fiscali. Questo esclude chi detiene l’immobile in locazione o in comodato d’uso, poiché il diritto alla detrazione non si trasferisce in tali casi.
Documentazione necessaria e regole di ripartizione
Per poter usufruire delle detrazioni, gli eredi devono conservare e presentare la documentazione che comprova le spese sostenute dal defunto. Tra i documenti indispensabili ci sono:

- Le fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori, con dati identificativi e descrizione dettagliata degli interventi;
- I bonifici “parlanti”, contenenti codice fiscale del beneficiario, causale specifica e riferimento normativo (art. 16 bis del T.U.I.R.);
- Le autorizzazioni amministrative o titoli edilizi eventualmente richiesti;
- Le attestazioni tecniche relative agli interventi di risparmio energetico.
Nel caso di lavori svolti da entrambi i coniugi, la detrazione segue la quota di spesa imputata a ciascuno. Se invece il de cuius ha sostenuto integralmente l’onere, l’erede che detiene l’immobile subentra nel beneficio per le rate residue.
In presenza di più eredi, la detrazione si divide in parti uguali, a meno che solo uno risulti residente e detentore dell’immobile; in questo caso, l’intero beneficio spetta esclusivamente a lui.
Limiti e casi di esclusione dal beneficio fiscale
La normativa prevede specifiche situazioni in cui l’erede non può fruire delle detrazioni fiscali residue. Tra queste:
- L’immobile è concesso in locazione, mancando il requisito della disponibilità diretta;
- Il coniuge superstite rinuncia all’eredità ma mantiene il diritto di abitazione, impedendo la fruizione delle rate residue;
- L’erede che detiene l’immobile lo cede o lo dona successivamente, con conseguente perdita definitiva delle agevolazioni fiscali.
Queste regole sono state confermate anche da recenti sentenze della Corte di Cassazione, che hanno ribadito come l’uso diretto e personale dell’immobile sia condizione imprescindibile per mantenere il beneficio fiscale.
Gli eredi devono essere consapevoli degli obblighi dichiarativi e delle possibili limitazioni per evitare il rischio di vedersi negato il diritto alle agevolazioni.