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Gazzetta Ufficiale N. 113 del 16 Maggio 2002

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 4 aprile 2002

Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease).

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Considerato che nell'estate del 1998 si sono verificati nella
regione Toscana, nella zona denominata Padule di Fucecchio, alcune
casi di encefalomielite di tipo West Nile negli equidi;
Considerate altresi' le risultanze delle indagini svolte a seguito
del predetto episodio da parte delle autorita' sanitarie competenti;
Visto che la malattia puo' essere trasmessa, attraverso gli insetti
appartenenti al genere Culex, dagli uccelli migratori o stanziali
agli equidi e all'uomo;
Sussistendo nel territorio nazionale aree con caratteristiche
ecologiche che permettono la realizzazione della propagazione del
virus West Nile con le predette modalita';
Considerato quindi necessario predisporre adeguati interventi che
permettano di individuare l'eventuale circolazione del virus nelle
aree ritenute a rischio;
Tenuto conto altresi' delle indicazioni fornite dal Centro di
referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato presso
l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, e
dal Centro di referenza nazionale per le malattie degli equidi,
istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e
della Toscana;
Ordina:
Art. 1.
1. E' resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del
piano di sorveglianza per la West Nile Disease, di seguito denominato
Piano, secondo i criteri e le modalita' delineati nell'allegato I che
costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2.
1. Le regioni, nell'ambito dell'attivita' di programmazione e
coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione
dei controlli e degli interventi previsti nell'allegato I,
verificandone l'applicazione.
2. Ulteriori dettagli sulle procedure di intervento nell'ambito del
Piano nonche' i flussi informativi con la relativa documentazione
riguardanti il medesimo sono stabiliti dalla direzione generale della
sanita' pubblica veterinaria, dell'alimentazione e della nutrizione
del Ministero della salute, con successivo atto dirigenziale.
3. Le regioni provvedono a trasmettere trimestralmente al Ministero
della salute una relazione tecnica riguardante l'esecuzione e le
risultanze del Piano.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le
quali non sono state individuate nell'allegato I le aree di
intervento, valutano l'opportunita' di predisporre piani di
intervento in determinate aree del proprio territorio conformemente
al predetto allegato.

Art. 3.
1. Nelle aziende presenti nelle aree di intervento di cui al Piano,
registrate ai sensi della vigente normativa, tutti gli equidi non
registrati ivi allevati o comunque tenuti devono essere identificati
tramite il documento di identificazione di cui alla decisione
2000\68\CE del 22 dicembre 1999 della Commissione dell'Unione
europea.
2. Ai fini dell'applicazione del Piano al documento di cui al comma
1 e' aggiunto il capitolo VII della decisione 93\623\CEE del
20 ottobre 1993 della Commissione dell'Unione europea, nel quale il
veterinario ufficiale provvede a riportare gli esami sierologici
effettuati per la West Nile Disease con i relativi esiti.
3. I campioni di sangue prelevati durante i controlli del Piano
sono inviati agli istituti zooprofilattici sperimentali competenti
per territorio per il successivo inoltro al Centro di referenza
nazionale per le malattie esotiche, attivato presso l'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, che provvede
ad eseguire gli esami di laboratorio.
4. Il Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche
comunica tempestivamente alla azienda sanitaria locale competente,
alla regione nonche' al Ministero della salute gli esiti positivi di
tutti gli esami di laboratorio da esso effettuati nel corso
dell'espletamento delle attivita' del Piano.

Art. 4.
1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano le regioni predispongono
gli aspetti di collaborazione tra i servizi veterinari e i servizi di
prevenzione e igiene pubblica per gli opportuni flussi informativi
riguardanti le risultanze dell'attuazione del Piano.

Art. 5.
1. Il Ministero della salute puo' verificare, di concerto con le
regioni, lo stato di avanzamento del Piano nonche' la corretta
applicazione.

Art. 6.
1. Con decreto dirigenziale della direzione generale della sanita'
pubblica veterinaria dell'alimentazione e della nutrizione del
Ministero della salute, l'allegato alla presente ordinanza puo'
essere modificato o sostituito sulla base delle valutazioni della
situazione epidemiologica riscontrata.

Art. 7.
1. Con successive linee di indirizzo della Direzione generale della
prevenzione del Ministero della salute sono individuati i criteri e
le modalita' di attuazione del piano sorveglianza della West Nile
Disease nella popolazione umana.
2. La presente ordinanza ha validita' sino al 31 dicembre 2003.
Roma, 4 aprile 2002
Il Ministro: Sirchia

Allegato I
La West Nile Disease (WND) e' una malattia esotica ad eziologia
virale, trasmessa da artropodi vettori, manifestatasi per la prima
volta in Italia nell'estate del 1998 nel territorio della zona umida
denominata Padule di Fucecchio in Toscana.
I recenti episodi verificatisi, oltre che in Italia, anche in
Francia e negli Stati Uniti, rendono necessario intervenire nei
confronti di questa malattia per meglio conoscere la situazione
epidemiologica sul territorio nazionale.
Per realizzare dei piani di intervento e' importante verificare
l'esistenza di fattori climatici e ambientali che possono
condizionare la presenza dell'infezione. E' quindi necessario
conoscere:
l'ecosistema nel quale si deve intervenire;
la eventuale presenza, densita' e dinamica delle popolazioni
degli insetti vettori e degli ospiti recettivi;
la presenza dell'agente eziologico nei vettori invertebrati e
nelle popolazioni dei vertebrati recettivi.
A. Obiettivi del piano.
I. Individuare e monitorare alcune delle aree del territorio
nazionale che per le loro caratteristiche ecologiche possono essere
considerate idonee per la presenza e la propagazione dell'agente
eziologico.
II. Sperimentare un sistema di allerta rapido per rilevare
precocemente la presenza del virus nelle aree a rischio, al fine di
fornire le indicazioni di intervento. Il sistema di allerta rapido e'
basato sulla sorveglianza entomologica, sulla istituzione di una rete
di animali sentinella e sul rafforzamento delle misure di
sorveglianza sulle cause di mortalita' negli uccelli selvatici.
III. Controllare l'efficacia dell'intero sistema attraverso il
controllo sierologico della popolazione equina presente nelle aree a
rischio individuate.
B. Attivita' previste dal piano.
I. Definizione e monitoraggio delle aree di intervento.
II. Attivazione del sistema di allerta rapida, basato su:
1. sorveglianza sulle cause di mortalita' negli uccelli
selvatici;
2. istituzione ed utilizzo di un sistema di sorveglianza
entomologica;
3. istituzione ed utilizzo di una rete di polli sentinella.
III. Valutazione dell'efficacia dell'intero sistema mediante
monitoraggio dei cavalli, o su altre specie in assenza degli stessi.
C. Obiettivo I - definizione e monitoraggio delle aree di intervento
sul territorio nazionale.
I. Sul territorio nazionale sono state individuate alcune delle
aree che, in base alle caratteristiche ecologiche, sono ritenute
particolarmente idonee per la presenza della WND. In tali aree deve
essere verificata la presenza/assenza dell'infezione.
II. Per la scelta delle aree dove effettuare le attivita'
previste dal Piano sono state considerate le caratteristiche
ecologiche del territorio e in particolare si e' tenuto conto di
quelle zone che soddisfano criteri di valutazione standardizzati da
progetti di conservazione della Comunita' europea. Si sono
identificate le zone umide in base:
1) all'importanza specifica dell'area derivata dal fatto che
accolga, anche se stagionalmente, piu' dell'1% dell'intera
popolazioneeuropea di una data specie o che sostenga piu' di 20000
individui di uccelli acquatici, risultato che si ottiene dalla stima
delle presenze nell'area considerata durante i censimenti invernali;
2) per le regioni dove non e' stato possibile applicare le
metodologie di cui al punto 1, si e' operata una scelta delle zone
idonee da monitorare considerando i criteri suggeriti dal progetto
IBA (Important Birds Areas) basati sulla conservazione delle
biodiversita' e sulla protezione di specie ed habitat;
3) i dati ottenuti, sono stati integrati e comparati con
l'elenco delle zone umide italiane suddivise per "Unita' di
rilevamento" dell'avifauna acquatica, adottato durante i censimenti
invernali, per identificare in maniera univoca i siti suggeriti.
III. Elenco delle aree di studio (zone umide) suddivise per
regione (le coordinate sono in gradi sessagesimali).
1. Ogni area di studio e' definita dall'insieme delle celle, di
cui al Piano di sorveglianza della Blue Tongue, ricomprese in un
raggio di 20 km a partire dai punti stabiliti dalle coordinate
geografiche sotto indicate (figura 1).
Abruzzo: foce del fiume Vomano (Teramo) 42o 39' N - 14o 02' E.
Basilicata: lago di San Giuliano (Matera) 40o 38' N - 16o 30' E.
Calabria: foce del fiume Neto (Crotone) 39o 12' N - 17o 08' E.
Campania: Serre Persano (Salerno) 40o 33' N - 15o 08' E.
Emilia-Romagna: valli di Comacchio (Ferrara) 44o 37' N - 12o 08'
E.
Friuli-Venezia Giulia: laguna di Grado e Marano (Gorizia) 45o 44'
N - 13o 14' E.
Lazio: lago di Sabaudia (Latina) 41o 15' N - 13o 02' E.
Marche: Sentina (Ancona) 43o 28' N - 13o 38' E.
Molise: foce del Biferno (Campobasso) 41o 58' N - 15o 02' E.
Puglia: Manfredonia (Foggia) 41o 23' N - 16o 02' E.
Sardegna: stagno di Cabras (Oristano) 39o 56' N - 08o 28' E.
Sicilia: stagni costieri di Vendicari (Siracusa) 36o 47' N - 15o
05'.
Toscana: Padule di Fucecchio (Pistoia) 43o 49' N - 10o 47' E.
Umbria: Lago Trasimeno (Perugia) 43o 11' N - 12o 08' E
Veneto: Valle Averto - Laguna Sud di Venezia (Venezia) 45o 21' N
- 12o 12' E.
D. Obiettivo 2 - sistema di allerta rapido.
I. Sorveglianza sulle cause di mortalita' degli uccelli
selvatici.
1. La sorveglianza effettuata sugli uccelli rinvenuti morti, e
soprattutto sui corvidi, costituisce uno dei sistemi piu' sensibili e
precoci per mettere in evidenza la presenza del virus della WND.
Pertanto, tramite una rete di collaborazione che coinvolga, oltre ai
servizi veterinari, gli agenti di polizia Provinciale, gli agenti del
Corpo forestale dello Stato, l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, il Centro di referenza nazionale per le malattie dei
selvatici e le autorita' locali, gli esemplari di uccelli che nel
periodo a rischio (primavera - estate - autunno) vengono rinvenuti
morti nelle aree di studio devono essere inviati agli istituti
zooprofilattici sperimentali competenti per territorio che provvedono
ad effettuare i dovuti controlli e ad inoltrare i campioni sospetti
al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESME) per
la diagnosi di WND.
Specie su cui incentrare principalmente l'attivita' di
sorveglianza:
Ordine (Passeriformes, Corvidae);
Ghiandaia (Garrulus glandarius);
Gazza (Pica pica);
Taccola (Corvus monedula);
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix).
II. Istituzione ed utilizzo di un sistema di sorveglianza
entomologica.
1. Nelle aree di studio devono essere effettuati monitoraggi
entomologici al fine di evidenziare i siti di riproduzione e la
densita' degli insetti vettori, nonche' per determinarne la dinamica
di popolazione nel corso dell'anno.
III. Istituzione ed utilizzo di una rete di polli sentinella.
1. Per il raggiungimento dell'obiettivo, si prevede l'utilizzo di
gruppi di polli (Gallus gallus) quali animali sentinella. A tal fine
in ciascuna cella compresa nelle aree di studio e' individuata una
stazione di rilevamento in cui devono essere posti i polli
sentinella. In ogni stazione sono posti venti soggetti, singolarmente
identificati mediante anello alla zampa e suddivisi in due
sottogruppi di dieci ciascuno. Ciascun sottogruppo di dieci soggetti
e' in grado di rilevare con il 95% di probabilita', la presenza di
iniezione se questa colpisce almeno il 25% dei soggetti. Ciascun
soggetto deve essere, facilmente identificabile come appartenente ad
uno dei due sottogruppi. I polli sono sottoposti a prelievi di
sangue, con scadenza quindicinale, per effettuare le indagini
sierologiche e virologiche. Ad ogni data di scadenza per il prelievo,
sono salassati alternativamente i soggetti dei due sottogruppi.
2. Qualora si riscontri una positivita' nei polli sentinella si
procede all'individuazione dell'estensione del fenomeno sul
territorio nazionale mediante l'esame per WND dei sieri di animali
sentinella prelevati durante l'attuazione del Piano di sorveglianza
nazionale della Blue Tongue.
3. Nelle aree in cui e' stata evidenziata con le modalita'
suddette la circolazione virale si provvede affinche':
sia effettuato un censimento dei punti di raccolta di acqua
esterni, che possono favorire la riproduzione degli insetti e, ove
possibile, il loro prosciugamento;
tutti gli equidi presenti nella zona siano ricoverati nelle ore
notturne, ove possibile, in locali di stabulazione o altri luoghi
protetti dal vettore;
siano effettuate disinfestazione periodiche dei locali di
stabulazione secondo le indicazioni fornite dall'autorita'
competente.
E. Obiettivo 3 - valutazione dell'efficacia del sistema di
sorveglianza.
I. Il sistema di cui all'obiettivo 2 e' finalizzato a rilevare
l'attivita' virale in fase precoce. Attraverso il controllo
sierologico dei cavalli si intende sottoporre a verifica
retrospettiva la sensibilita' del sistema di sorveglianza precoce che
e' stato realizzato. Un numero di cavalli, tra quelli che non
verranno movimentati nel periodo estivo dalle aree di studio,
calcolato secondo quanto riportato in tabella 1, deve essere
controllato sierologicamente per WND mediante un prelievo di sangue
nel periodo primaverile e un altro nel periodo autunnale. In caso di
rilievo di positivita' sierologica al prelievo primaverile devono
essere effettuate le indagini necessarie per verificare il
significato epidemiologico di tale positivita'. In caso di rilievo di
positivita' sierologica al controllo autunnale, devono essere
effettuate tutte le indagini necessarie a verificare le cause:
della positivita' riscontrata;
dell'eventuale fallimento del sistema di sorveglianza precoce.

Vedere figura

Tabella 1
=====================================================================
             Popolazione              |           Campione
=====================================================================
            Fino a 10                 |            Tutti
                11                    |              10
                12                    |              11
               13-14                  |              12
               15-16                  |              13
               17-18                  |              14
               19-20                  |              15
               21-23                  |              16
               24-26                  |              17
               27-30                  |              18
               31-35                  |              19
               36-41                  |              20
               42-48                  |              21
               49-58                  |              22
               59-72                  |              23
               73-93                  |              24
              94-128                  |              25
             129-199                  |              26
             200-418                  |              27
           419 e oltre                |              28

       


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato