IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento
di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive
modifiche;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
Considerato che nell'estate del 1998 si sono verificati nella
regione
Toscana, nella zona denominata Padule di Fucecchio, alcune
casi di
encefalomielite di tipo West Nile negli equidi;
Considerate altresi' le
risultanze delle indagini svolte a seguito
del predetto episodio da parte
delle autorita' sanitarie competenti;
Visto che la malattia puo' essere
trasmessa, attraverso gli insetti
appartenenti al genere Culex, dagli uccelli
migratori o stanziali
agli equidi e all'uomo;
Sussistendo nel territorio
nazionale aree con caratteristiche
ecologiche che permettono la realizzazione
della propagazione del
virus West Nile con le predette
modalita';
Considerato quindi necessario predisporre adeguati interventi
che
permettano di individuare l'eventuale circolazione del virus
nelle
aree ritenute a rischio;
Tenuto conto altresi' delle indicazioni
fornite dal Centro di
referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato
presso
l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise,
e
dal Centro di referenza nazionale per le malattie degli
equidi,
istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio
e
della Toscana;
Ordina:
Art. 1.
1. E' resa obbligatoria sul
territorio nazionale l'esecuzione del
piano di sorveglianza per la West Nile
Disease, di seguito denominato
Piano, secondo i criteri e le modalita'
delineati nell'allegato I che
costituisce parte integrante della presente
ordinanza.
Art. 2.
1. Le regioni, nell'ambito dell'attivita' di programmazione
e
coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione
dei
controlli e degli interventi previsti nell'allegato I,
verificandone
l'applicazione.
2. Ulteriori dettagli sulle procedure di intervento
nell'ambito del
Piano nonche' i flussi informativi con la relativa
documentazione
riguardanti il medesimo sono stabiliti dalla direzione
generale della
sanita' pubblica veterinaria, dell'alimentazione e della
nutrizione
del Ministero della salute, con successivo atto
dirigenziale.
3. Le regioni provvedono a trasmettere trimestralmente al
Ministero
della salute una relazione tecnica riguardante l'esecuzione e
le
risultanze del Piano.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, per le
quali non sono state individuate nell'allegato I le aree
di
intervento, valutano l'opportunita' di predisporre piani di
intervento
in determinate aree del proprio territorio conformemente
al predetto
allegato.
Art. 3.
1. Nelle aziende presenti nelle aree di intervento di cui al
Piano,
registrate ai sensi della vigente normativa, tutti gli equidi
non
registrati ivi allevati o comunque tenuti devono essere
identificati
tramite il documento di identificazione di cui alla
decisione
2000\68\CE del 22 dicembre 1999 della Commissione
dell'Unione
europea.
2. Ai fini dell'applicazione del Piano al documento
di cui al comma
1 e' aggiunto il capitolo VII della decisione 93\623\CEE
del
20 ottobre 1993 della Commissione dell'Unione europea, nel quale
il
veterinario ufficiale provvede a riportare gli esami
sierologici
effettuati per la West Nile Disease con i relativi esiti.
3. I
campioni di sangue prelevati durante i controlli del Piano
sono inviati agli
istituti zooprofilattici sperimentali competenti
per territorio per il
successivo inoltro al Centro di referenza
nazionale per le malattie esotiche,
attivato presso l'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del
Molise, che provvede
ad eseguire gli esami di laboratorio.
4. Il Centro di
referenza nazionale per le malattie esotiche
comunica tempestivamente alla
azienda sanitaria locale competente,
alla regione nonche' al Ministero della
salute gli esiti positivi di
tutti gli esami di laboratorio da esso
effettuati nel corso
dell'espletamento delle attivita' del Piano.
Art. 4.
1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano le regioni
predispongono
gli aspetti di collaborazione tra i servizi veterinari e i
servizi di
prevenzione e igiene pubblica per gli opportuni flussi
informativi
riguardanti le risultanze dell'attuazione del Piano.
Art. 5.
1. Il Ministero della salute puo' verificare, di concerto con
le
regioni, lo stato di avanzamento del Piano nonche' la
corretta
applicazione.
Art. 6.
1. Con decreto dirigenziale della direzione generale della
sanita'
pubblica veterinaria dell'alimentazione e della nutrizione
del
Ministero della salute, l'allegato alla presente ordinanza puo'
essere
modificato o sostituito sulla base delle valutazioni della
situazione
epidemiologica riscontrata.
Art. 7.
1. Con successive linee di indirizzo della Direzione generale
della
prevenzione del Ministero della salute sono individuati i criteri
e
le modalita' di attuazione del piano sorveglianza della West
Nile
Disease nella popolazione umana.
2. La presente ordinanza ha
validita' sino al 31 dicembre 2003.
Roma, 4 aprile 2002
Il Ministro:
Sirchia
Allegato I
La West Nile Disease (WND) e' una malattia esotica ad
eziologia
virale, trasmessa da artropodi vettori, manifestatasi per la
prima
volta in Italia nell'estate del 1998 nel territorio della zona
umida
denominata Padule di Fucecchio in Toscana.
I recenti episodi
verificatisi, oltre che in Italia, anche in
Francia e negli Stati Uniti,
rendono necessario intervenire nei
confronti di questa malattia per meglio
conoscere la situazione
epidemiologica sul territorio nazionale.
Per
realizzare dei piani di intervento e' importante verificare
l'esistenza di
fattori climatici e ambientali che possono
condizionare la presenza
dell'infezione. E' quindi necessario
conoscere:
l'ecosistema nel quale si
deve intervenire;
la eventuale presenza, densita' e dinamica delle
popolazioni
degli insetti vettori e degli ospiti recettivi;
la presenza
dell'agente eziologico nei vettori invertebrati e
nelle popolazioni dei
vertebrati recettivi.
A. Obiettivi del piano.
I. Individuare e monitorare
alcune delle aree del territorio
nazionale che per le loro caratteristiche
ecologiche possono essere
considerate idonee per la presenza e la
propagazione dell'agente
eziologico.
II. Sperimentare un sistema di
allerta rapido per rilevare
precocemente la presenza del virus nelle aree a
rischio, al fine di
fornire le indicazioni di intervento. Il sistema di
allerta rapido e'
basato sulla sorveglianza entomologica, sulla istituzione
di una rete
di animali sentinella e sul rafforzamento delle misure
di
sorveglianza sulle cause di mortalita' negli uccelli selvatici.
III.
Controllare l'efficacia dell'intero sistema attraverso il
controllo
sierologico della popolazione equina presente nelle aree a
rischio
individuate.
B. Attivita' previste dal piano.
I. Definizione e
monitoraggio delle aree di intervento.
II. Attivazione del sistema di allerta
rapida, basato su:
1. sorveglianza sulle cause di mortalita' negli
uccelli
selvatici;
2. istituzione ed utilizzo di un sistema di
sorveglianza
entomologica;
3. istituzione ed utilizzo di una rete di polli
sentinella.
III. Valutazione dell'efficacia dell'intero sistema
mediante
monitoraggio dei cavalli, o su altre specie in assenza degli
stessi.
C. Obiettivo I - definizione e monitoraggio delle aree di
intervento
sul territorio nazionale.
I. Sul territorio nazionale sono
state individuate alcune delle
aree che, in base alle caratteristiche
ecologiche, sono ritenute
particolarmente idonee per la presenza della WND.
In tali aree deve
essere verificata la presenza/assenza
dell'infezione.
II. Per la scelta delle aree dove effettuare le
attivita'
previste dal Piano sono state considerate le
caratteristiche
ecologiche del territorio e in particolare si e' tenuto conto
di
quelle zone che soddisfano criteri di valutazione standardizzati
da
progetti di conservazione della Comunita' europea. Si sono
identificate
le zone umide in base:
1) all'importanza specifica dell'area derivata dal
fatto che
accolga, anche se stagionalmente, piu' dell'1%
dell'intera
popolazioneeuropea di una data specie o che sostenga piu' di
20000
individui di uccelli acquatici, risultato che si ottiene dalla
stima
delle presenze nell'area considerata durante i censimenti
invernali;
2) per le regioni dove non e' stato possibile applicare
le
metodologie di cui al punto 1, si e' operata una scelta delle
zone
idonee da monitorare considerando i criteri suggeriti dal
progetto
IBA (Important Birds Areas) basati sulla conservazione
delle
biodiversita' e sulla protezione di specie ed habitat;
3) i dati
ottenuti, sono stati integrati e comparati con
l'elenco delle zone umide
italiane suddivise per "Unita' di
rilevamento" dell'avifauna acquatica,
adottato durante i censimenti
invernali, per identificare in maniera univoca
i siti suggeriti.
III. Elenco delle aree di studio (zone umide) suddivise
per
regione (le coordinate sono in gradi sessagesimali).
1. Ogni area di
studio e' definita dall'insieme delle celle, di
cui al Piano di sorveglianza
della Blue Tongue, ricomprese in un
raggio di 20 km a partire dai punti
stabiliti dalle coordinate
geografiche sotto indicate (figura 1).
Abruzzo:
foce del fiume Vomano (Teramo) 42o 39' N - 14o 02' E.
Basilicata: lago di San
Giuliano (Matera) 40o 38' N - 16o 30' E.
Calabria: foce del fiume Neto
(Crotone) 39o 12' N - 17o 08' E.
Campania: Serre Persano (Salerno) 40o 33' N
- 15o 08' E.
Emilia-Romagna: valli di Comacchio (Ferrara) 44o 37' N - 12o
08'
E.
Friuli-Venezia Giulia: laguna di Grado e Marano (Gorizia) 45o
44'
N - 13o 14' E.
Lazio: lago di Sabaudia (Latina) 41o 15' N - 13o 02'
E.
Marche: Sentina (Ancona) 43o 28' N - 13o 38' E.
Molise: foce del
Biferno (Campobasso) 41o 58' N - 15o 02' E.
Puglia: Manfredonia (Foggia) 41o
23' N - 16o 02' E.
Sardegna: stagno di Cabras (Oristano) 39o 56' N - 08o 28'
E.
Sicilia: stagni costieri di Vendicari (Siracusa) 36o 47' N -
15o
05'.
Toscana: Padule di Fucecchio (Pistoia) 43o 49' N - 10o 47'
E.
Umbria: Lago Trasimeno (Perugia) 43o 11' N - 12o 08' E
Veneto: Valle
Averto - Laguna Sud di Venezia (Venezia) 45o 21' N
- 12o 12' E.
D.
Obiettivo 2 - sistema di allerta rapido.
I. Sorveglianza sulle cause di
mortalita' degli uccelli
selvatici.
1. La sorveglianza effettuata sugli
uccelli rinvenuti morti, e
soprattutto sui corvidi, costituisce uno dei
sistemi piu' sensibili e
precoci per mettere in evidenza la presenza del
virus della WND.
Pertanto, tramite una rete di collaborazione che coinvolga,
oltre ai
servizi veterinari, gli agenti di polizia Provinciale, gli agenti
del
Corpo forestale dello Stato, l'Istituto nazionale per la
fauna
selvatica, il Centro di referenza nazionale per le malattie
dei
selvatici e le autorita' locali, gli esemplari di uccelli che
nel
periodo a rischio (primavera - estate - autunno) vengono
rinvenuti
morti nelle aree di studio devono essere inviati agli
istituti
zooprofilattici sperimentali competenti per territorio che
provvedono
ad effettuare i dovuti controlli e ad inoltrare i campioni
sospetti
al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESME)
per
la diagnosi di WND.
Specie su cui incentrare principalmente
l'attivita' di
sorveglianza:
Ordine (Passeriformes,
Corvidae);
Ghiandaia (Garrulus glandarius);
Gazza (Pica pica);
Taccola
(Corvus monedula);
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix).
II.
Istituzione ed utilizzo di un sistema di sorveglianza
entomologica.
1.
Nelle aree di studio devono essere effettuati monitoraggi
entomologici al
fine di evidenziare i siti di riproduzione e la
densita' degli insetti
vettori, nonche' per determinarne la dinamica
di popolazione nel corso
dell'anno.
III. Istituzione ed utilizzo di una rete di polli
sentinella.
1. Per il raggiungimento dell'obiettivo, si prevede l'utilizzo
di
gruppi di polli (Gallus gallus) quali animali sentinella. A tal fine
in
ciascuna cella compresa nelle aree di studio e' individuata una
stazione di
rilevamento in cui devono essere posti i polli
sentinella. In ogni stazione
sono posti venti soggetti, singolarmente
identificati mediante anello alla
zampa e suddivisi in due
sottogruppi di dieci ciascuno. Ciascun sottogruppo
di dieci soggetti
e' in grado di rilevare con il 95% di probabilita', la
presenza di
iniezione se questa colpisce almeno il 25% dei soggetti.
Ciascun
soggetto deve essere, facilmente identificabile come appartenente
ad
uno dei due sottogruppi. I polli sono sottoposti a prelievi di
sangue,
con scadenza quindicinale, per effettuare le indagini
sierologiche e
virologiche. Ad ogni data di scadenza per il prelievo,
sono salassati
alternativamente i soggetti dei due sottogruppi.
2. Qualora si riscontri una
positivita' nei polli sentinella si
procede all'individuazione
dell'estensione del fenomeno sul
territorio nazionale mediante l'esame per
WND dei sieri di animali
sentinella prelevati durante l'attuazione del Piano
di sorveglianza
nazionale della Blue Tongue.
3. Nelle aree in cui e' stata
evidenziata con le modalita'
suddette la circolazione virale si provvede
affinche':
sia effettuato un censimento dei punti di raccolta di
acqua
esterni, che possono favorire la riproduzione degli insetti e,
ove
possibile, il loro prosciugamento;
tutti gli equidi presenti nella
zona siano ricoverati nelle ore
notturne, ove possibile, in locali di
stabulazione o altri luoghi
protetti dal vettore;
siano effettuate
disinfestazione periodiche dei locali di
stabulazione secondo le indicazioni
fornite dall'autorita'
competente.
E. Obiettivo 3 - valutazione
dell'efficacia del sistema di
sorveglianza.
I. Il sistema di cui
all'obiettivo 2 e' finalizzato a rilevare
l'attivita' virale in fase precoce.
Attraverso il controllo
sierologico dei cavalli si intende sottoporre a
verifica
retrospettiva la sensibilita' del sistema di sorveglianza precoce
che
e' stato realizzato. Un numero di cavalli, tra quelli che non
verranno
movimentati nel periodo estivo dalle aree di studio,
calcolato secondo quanto
riportato in tabella 1, deve essere
controllato sierologicamente per WND
mediante un prelievo di sangue
nel periodo primaverile e un altro nel periodo
autunnale. In caso di
rilievo di positivita' sierologica al prelievo
primaverile devono
essere effettuate le indagini necessarie per verificare
il
significato epidemiologico di tale positivita'. In caso di rilievo
di
positivita' sierologica al controllo autunnale, devono
essere
effettuate tutte le indagini necessarie a verificare le
cause:
della positivita' riscontrata;
dell'eventuale fallimento del
sistema di sorveglianza precoce.
Vedere figura
Tabella 1
=====================================================================
Popolazione | Campione
=====================================================================
Fino a 10 | Tutti
11 | 10
12 | 11
13-14 | 12
15-16 | 13
17-18 | 14
19-20 | 15
21-23 | 16
24-26 | 17
27-30 | 18
31-35 | 19
36-41 | 20
42-48 | 21
49-58 | 22
59-72 | 23
73-93 | 24
94-128 | 25
129-199 | 26
200-418 | 27
419 e oltre | 28
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato